Accorpamento con cambio di destinazione d’uso di due distinti locali: è necessario il permesso di costruire

TAR Campania – Salerno, Sez. I, Sent. 01.12.2023 n. 2838

La tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l’accorpamento con cambio di destinazione d’uso di due distinti locali (garage e deposito) all’unità abitativa principale integrerebbe un intervento non sanzionabile ex art. 31 DPR 380/2001 non può essere condivisa.

Nel caso in esame viene, infatti, in rilievo la questione della trasformazione di una porzione – garage e deposito – di un immobile, nel suo complesso a destinazione abitativa, con l’effetto di incidere in modo determinate sul relativo carico urbanistico. In fattispecie analoga, questo Tribunale ha considerato «l’aggiunta di un vano, ricavato da parte di superficie del deposito adiacente al piano terra» alla stregua di«una difformità rilevante rispetto al progetto approvato», atteso che «in luogo di uno spazio destinato a deposito sono stati realizzati un volume ed una superficie residenziali … Di conseguenza, non si tratta di una mera opera interna, derivandone, in conseguenza del peculiare uso sostanzialmente diverso rispetto a quello assentito … un superamento dei parametri edilizi consentiti» (sez. I, sent. n. 1016/2013, confermata dal Consiglio di Stato, VI, sent. n. 216/2015).

A conclusioni analoghe giunge anche il T.A.R. Lazio, secondo cui «nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi “accessori” che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire. Aderendo, quindi, al costante orientamento della giurisprudenza, … deve ritenersi che … allorché lo stesso [cambio di destinazione d’uso] intervenga … tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere…» (sez. II-bis, sent. n. 4577/2017).

Il Collegio ritiene di uniformarsi al predetto orientamento non sussistendo nella fattispecie peculiarità che consentano di discostarsene. La trasformazione in cucina-soggiorno (e quindi in abitazione) di due vani (deposito e garage, nella specie) con iniziale destinazione non residenziale, realizzata con opere di abbattimento e adeguamento degli impianti, comporta inevitabilmente un incremento delle superfici “utili” ai fini residenziali, con connesso aggravio del carico urbanistico e soggiace pertanto, necessariamente al regime sanzionatorio ex art. 31 DPR 380/01.