TAR Campania – Napoli, Sez. VI, Sent. 01.12.2023 n. 6622
Come emerge dalla motivazione dell’impugnata ordinanza, le opere in questione sono state correttamente considerate nel loro complesso in quanto volte a realizzare, mediante l’apposizione della scala a pioli, il collegamento tra il lastrico solare e l’abitazione. Inoltre, l’apposizione della recinzione ha posto il lastrico di copertura a servizio di quest’ultimo come terrazza calpestabile.
È ben noto che l’opera edilizia eseguita abusivamente deve essere identificata con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, nel caso in cui sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario (Consiglio di Stato, sez. II, 19/12/2022, n. 11051).
Nella specie, la considerazione unitaria delle opere, in particolare il realizzato collegamento e l’affaccio reso possibile con l’apposta recinzione, rivela le ulteriori utilità apportate ai locali abitativi, atteso che, in tal modo, il lastrico è divenuto una parte funzionalmente integrante dell’abitazione stessa e ha incrementato evidentemente la superficie dello stabile, configurando, in parte qua, un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile soltanto con il rilascio del permesso di costruire.
Come sopra detto, per giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2018, n. 4568; id., Sez. VI, n. 5471/2017, nel senso della necessità di vagliare i molteplici interventi abusivi eseguiti “in un quadro di insieme, e non segmentato”): non è dato, infatti, scomporne una parte per negare, come preteso dal ricorrente, l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
L’opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670).
D’altronde, è ben noto che il mutamento di destinazione d’uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (scala a pioli) necessitano del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che esse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell’edificio (cfr.: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/01/2018, n. 24; T.A.R. Liguria, Sez. I, 1 dicembre 2016 n. 1177).