Differenza tra luci e vedute

TAR Campania – Salerno, Sez. III, Sent. 01.12.2023 n. 2841

“La semplice possibilità di vedere o guardare frontalmente, che del resto è connaturata al genus “finestre o aperture”, non basta ad integrare la figura specifica della veduta; né peraltro è incompatibile con la più neutra nozione di “luce”, che, in negativo, è caratterizzata dal non permettere “di affacciarsi sul fondo del vicino”. È questo, di contro, il requisito tipico ed esclusivo della veduta, la quale proprio perché permette di “affacciarsi” e quindi di “guardare” non solo di fronte, ma anche “obliquamente e lateralmente”, conferisce all’apertura quella speciale attitudine visiva – consistente nell’assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale – che esula dalla semplice luce e da essa la discrimina” (Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 1996, n.° 10615, poi ribadita da quasi tutta la giurisprudenza successiva);

per la sussistenza della veduta è necessaria la presenza cumulativa dei requisiti della inspectio, intesa come possibilità di vedere o guardare frontalmente il fondo del vicino, e della prospectio, intesa come affaccio mediante la sporgenza del capo dall’apertura che consente di guardare anche obliquamente e lateralmente il fondo del vicino;

in tema di aperture sul fondo del vicino deve escludersi l’esistenza di un “tertium genus” diverso dalle luci e delle vedute; ne consegue che l’apertura priva delle caratteristiche della veduta (o del prospetto) non può che essere qualificata giuridicamente come luce (Cass. civ., Sez. II, 28 settembre 2007, n° 20577);

in tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l’esistenza di un “tertium genus” oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l’apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto; in tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto, per usucapione della corrispondente servitù (Cass. civ., Sez. II, 17 novembre 2021, n° 34824).