Accertamento di compatibilità paesaggistica: l’aumento di volume costituisce elemento ostativo insuperabile ai fini della “sanatoria” paesaggistica.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 08.10.2025 n.7876

Avuto riguardo alla situazione di fatto così come accertata nel […] sopraluogo, il provvedimento impugnato ha coerente rilevato che per effetto dell’abuso edilizio posto in essere è stato realizzato un aumento di volume, il che osta all’ottenimento della compatibilità paesaggistica secondo il già menzionato comma 4 lettera a) dell’art. 167.

[…] nel diniego impugnato si afferma testualmente che “le opere di cui all’istanza in oggetto costituiscono incremento volumetrico e pertanto non è possibile attestarne la compatibilità paesaggistica”.

Da tale rilievo deriva altresì che l’amministrazione non era tenuta a verificare in concreto se le difformità contestate nel caso in esame potessero risultare conformi con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, dato che il semplice rilievo dell’aumento volumetrico impediva l’accertamento della compatibilità paesaggistica.

Invero, ai sensi del disposto dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, l’autorità amministrativa può accertare la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Ai sensi di tale disposizione gli interventi che non determinano creazione di superfici utili o di volumi sono gli unici per i quali è possibile l’accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia (cfr. Cons. St. sez. VI, 07/11/2023, n. 9572: “l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ex artt. 146, comma 3, e 167, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o di cubatura, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato, indipendentemente da qualunque ulteriore valutazione del comune, anche di tipo urbanistico-edilizio, che, laddove pure compiuta, risulterebbe ininfluente (Cons. Stato, Sez. VI, 19/10/2020, n. 6300; 1/9/2022, n. 7625; 19/7/2023, n. 7092). (…) Tutti gli interventi, eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali – che, come quello di specie, comportano aumenti di cubatura in area vincolata – sono, infatti, inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001, il che, diversamente da quanto sostiene l’appellante, priva di rilevanza ogni valutazione relativa alla consistenza dell’incremento volumetrico realizzato”).

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