Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto di gestione rifiuti: ai fini della richiesta del titolo autorizzativo non è necessaria la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 25.09.2025 n.7534

[…] la legge non richiede che, per domandare il rilascio dell’AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto: nessuna disposizione dell’art. 29-ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell’area; l’unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l’art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che “elabora” il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l’approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001; come osservato dal giudice di primo grado, «se, dunque, l’approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l’attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell’area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l’approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell’esproprio». Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell’AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.

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