Silenzio assenso in materia di condono edilizio valido solo se la domanda è completa

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 30.01.2024 n. 911

Al riguardo il giudice di primo grado ha affermato che “Nel caso di specie, come documentato dal Comune nelle proprie difese, l’istante aveva versato delle somme irrisorie a titolo di oblazione rispetto a quanto dovuto e nulla per gli oneri di urbanizzazione, allegando della documentazione che si è rivelata insufficiente e lacunosa sia al principio, sia a seguito della successiva spontanea produzione documentale, sia a seguito delle richieste di integrazioni istruttorie che non sono state soddisfatte (all’inizio è stato presentato solo il modulo contenente una generica descrizione dell’abuso senza il versamento degli oneri concessori connessi al cambio di destinazione d’uso; con la produzione spontanea è stata depositata una relazione illustrativa con delle tavole e copia dell’atto di compravendita, senza allegare la denuncia ICI, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e la copia dell’accatastamento che sono state solo menzionate ma non allegate)”.

Il Collegio, alla luce della documentazione presente agli atti del giudizio, ritiene la predetta conclusione esente da vizi e in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2020, n.98; Cons. Stato, sez. II 18 luglio 2019, n. 5061) secondo la quale il termine di 24 mesi, decorso il quale si forma il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio, presuppone che la domanda stessa sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla.