Fascia di rispetto stradale e recinzione

TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sent. 30.01.2024 n. 229

Il presente ricorso è stato introdotto al fine di contestare la legittimità dell’ordinanza che ha imposto la rimozione della recinzione realizzata al limite del ciglio stradale nella fascia di rispetto stradale inedificabile in violazione del regolamento edilizio comunale relativamente al rispetto della distanza dalla strada comunale (ex Strada Statale 11).

In merito occorre rilevare che la “fascia di rispetto” delle strade, secondo la classificazione di queste offerta dal relativo Codice, consiste, ai sensi dell’art. 2, co. 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992, nella “striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”.

Quindi anche le recinzioni sono soggette al rispetto del vincolo stradale indipendentemente dal fatto che siano finalizzate all’esercizio dello jus escludendi alios o meno.

Il successivo art. 18 del Codice della Strada, relativo ai centri abitati, nel fare rinvio alle più specifiche norme del regolamento, prevede fasce di rispetto che inibiscono “le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti” (co. 1) e prescrizioni per la realizzazione di “recinzioni e piantagioni” (co. 4).

Il comma 4 stabilisce che “ Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”.

Il Regolamento Edilizio comunale di Corbetta approvato con delibera consiliare n. 52 del 28.11.2019 ha esercitato tale competenza stabilendo all’art. 31 che: “la realizzazione di recinzioni, di qualsiasi tipologia, è comunque soggetta a titolo abilitativo. Lungo la strada ex SS 11, anche nel tratto interno al centro abitato, trova applicazione l’art. 26, comma 4, lett. b) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”.

Poiché la distanza della recinzione dal ciglio della strada è finalizzata a garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, deve escludersi che il Comune abbia esercitato la sua competenza in contrasto con la norma di legge.