Quando una piscina costituisce pertinenza urbanistica?

TAR Lazio – Latina, Sez. IV, Sent. 13.07.2023 n. 544

E’ noto che la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica, dal momento che il manufatto pertinenziale deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023 n. 2780). Pertanto, gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023 n. 2780; sez. VIII, 10 maggio 2018 n. 3115). Tale criterio è stato applicato, alla stregua di una valutazione condivisa dal collegio, anche con specifico riguardo alla realizzazione di una piscina nell’area adiacente a una costruzione preesistente, la quale, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede, non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, con susseguente necessità del permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023 n. 2780; sez. II, 30 maggio 2018 n. 3569; sez. III, 30 marzo 2018 n. 2033; sez. III, 11 gennaio 2018 n. 194; sez. VII, 16 marzo 2017 n. 1503).