L’istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione meramente temporanea del procedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 11.07.2023 n. 6765

La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione dell’esecuzione del procedimento sanzionatorio solo temporaneamente, ma certamente non incide automaticamente sulla sua legittimità e neppure sulla sua efficacia, a meno che l’istanza non sia poi accolta (Cons. Stato, sez. VI, 25/10/2022, n. 9070: La presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, determinando una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione).