Quando il soppalco costituisce nuova costruzione?

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 21.06.2023 n. 6092

Nella nozione di nuova costruzione possono, dunque, rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l’opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/05/2022, n. 3762).

Nello specifico, questo Consiglio ha già esaminato questioni analoghe che hanno coinvolto il Comune di Milano, tra le tante:

a) la sentenza della Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3358, che si è pronunciata su di un aumento di superficie di 123,00 mq derivante dalla realizzazione di un soppalco, e ha qualificato l’attività compiuta come “nuova costruzione”, in ragione del sensibile incremento della superficie agibile e abitabile, nonché della volumetria e, conseguentemente, del carico urbanistico;

b) la pronuncia della Sez. IV, 11 maggio 2021, n. 4499, che ha riformato la sentenza di primo grado del TAR per la Lombardia, valorizzando, rispetto ad un ampliamento di 44,19 mq, il dato per cui, all’epoca della suddetta attività, il regolamento edilizio milanese prevedeva 30,00 mq come minimo per una unità immobiliare;

c) la pronuncia della Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5964, che ha riformato la sentenza di primo grado del TAR per la Lombardia, qualificando come intervento di nuova costruzione la trasformazione di un locale di “cospicue dimensioni”, misurante 104,00 mq, che prima era adibito a magazzino non abitabile ed era invece stato destinato ad uso ufficio, con “impatto sui carichi urbanistici della zona (si pensi, a mero titolo di esempio, alla semplice necessità di parcheggio, sicuramente mutata una volta adibito il locale ad uso ufficio), a maggior ragione alla luce dell’ubicazione assolutamente centrale dell’immobile”.

Nell’esaminare gli effetti degli interventi realizzati sul computo degli oneri concessori, la giurisprudenza citata ha dato rilievo all’avvenuto incremento del carico urbanistico, insito peraltro nel passaggio da una situazione di non fruibilità del volume, ad una situazione di utilizzo residenziale o commerciale dello stesso.