Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 21.06.2023 n. 6085
Nella parte in cui ha ritenuto la ricorrenza della fattispecie di variante essenziale, avuto riguardo alla trasformazione del previsto garage in unità abitabile, la statuizione in primo grado deve essere condivisa, in quanto rispettosa del principio secondo il quale costituiscono cambi di destinazioni d’uso con incremento di volumi abitabili quelli che abbiano come conseguenza un incremento del numero di abitanti insediabili, in una determinata zona, modificando conseguentemente il rapporto abitanti/standard previsto dalla pianificazione urbanistica generale.
Come fin di recente ribadito dalla Sezione, gli standard urbanistici rappresentano la misura degli spazi pubblici che deve essere garantita ad ogni cittadino in rapporto agli insediamenti residenziali, vale a dire disegnano i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, assolvendo ad una “funzione di equilibrio dell’assetto territoriale e di salvaguardia dell’ambiente e della qualità di vita” (Cons. Stato, Sez. II, 3/11/2022, n.9614; Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068).
Nella fattispecie in esame la destinazione del piano in questione (interrato, ma analogo discorso vale per il sottotetto) ad abitazione ha determinato un incremento delle volumetrie e delle superfici “utili” – ossia utilmente fruibili – con conseguente aggravio del carico urbanistico, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale costituisce “variazione essenziale” ogni “mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968”
Come di recente ribadito dalla Sezione (sent. n. 4110 del 24 aprile 2023), anche successivamente alla riforma introdotta dal d.l. 76 del 2020, le modifiche di destinazione d’uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, tale essendo l’inequivoco significato della dicitura «urbanisticamente rilevanti» e «non implicanti aumento del carico urbanistico» previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche nella sua attuale formulazione.