TAR Calabria – Reggio Calabria, Sent. 09.04.2024 n. 272
Come ritenuto dalla giurisprudenza che il Collegio condivide “la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa. Invero, l’art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni’ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto” (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; idem n. 6378 del 22 ottobre 2020).
In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dalla società ricorrente, “il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. L’amministrazione ha cioè omesso di valutare le osservazioni dell’odierno ricorrente la cui motivata considerazione non si rinviene nella decisione finale (…) Se è vero che la PA non ha l’obbligo di controdedurre specificamente ai rilievi del controinteressato, l’obbligo di valutazione imposto dalla legge neppure può risolversi, come avvenuto nella specie, in una mera formula di stile. Costante e condiviso è l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‘ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l’Amministrazione non solo deve enunciare compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma deve anche provvedere ad integrare le stesse nella determinazione conclusiva, se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato’ (Cons. di St., sez. III, 05/06/2018, n. 3396). Ed invero, ‘l’assolvimento dell’obbligo di evidenziare nella motivazione le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, imposto dall’art. 10-bis della l. 241 del 90, non può consistere nel mero richiamo di esse o nell’uso di formule di stile relative alla non accoglibilità delle stesse, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate” (T.a.r. Campania Napoli, III, sentenza n. 1544 del 7 marzo 2022).
Ed ancora, secondo costante e condivisa giurisprudenza (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, sez. III, sentenza n. 3903 del 9 giugno 2022) se “non occorre che la motivazione dell’atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto”, è però necessario “che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell’azione amministrativa” (TA.R. Campania, Napoli , sez. IV , 03/06/2021, n. 3705), esplicitazione, nel caso di specie, assente.
Ne consegue l’apoditticità della motivazione sopra riportata che, in violazione dell’obbligo sancito dagli artt. 10 e 10 bis della L. 241/90, non rende palese come l’Amministrazione abbia valutato le memorie prodotte dall’interessato in seno al procedimento.