TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 25.05.2023 n. 1225
Com’è noto, l’autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (c.d. accertamento di compatibilità paesaggistica), costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli lsegittimanti l’intervento edilizio; essa dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, in modo tale che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale, con la conseguenza che l’autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l’interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/06/2022, n.4000).