TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 25.05.2023 n. 1233
Orbene, a fronte degli obblighi di natura procedimentale delineati dai commi 5 e 6 del citato art. 11 in capo all’amministrazione destinataria di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, il Comune resistente – giusta quanto denunziato in ricorso e rimasto incontestato – è rimasto inerte, non provvedendo a porre in essere alcuno degli atti delle suddette serie procedimentali.
In tal modo l’ente locale ha senz’altro violato l’obbligo generale di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso “che si muova, alternativamente, in uno dei due corni, previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 11 d. P. R. 31/2017 cit., non potendosi prefigurare alcuno dei due diversi sbocchi procedimentali, trattandosi di poteri e valutazioni, di carattere discrezionale, dell’autorità deputata alla gestione del vincolo” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 maggio 2021, n. 1254) nei termini stabiliti dalla normativa sopra richiamata.
Ne consegue che l’azione, volta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune […], va accolta, ed allo stesso Comune va, pertanto, ordinato di concludere il predetto procedimento nel termine perentorio di giorni sessanta […].