L’Amministrazione deve specificare l’area ulteriore da acquisire ai sensi dell’art. 31 TUE

TAR Lazio – Roma, Sez. II, Sent. 12.06.2023 n. 9912

In base all’orientamento consolidato (cfr. da ultimo TAR Lazio n. 2663/2020) l’Amministrazione comunale è tenuta a specificare, di volta in volta, nella motivazione del provvedimento acquisitivo l’estensione dell’area, ulteriore rispetto a quella concretamente interessata dalla costruzione abusiva, di cui viene disposta l’acquisizione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001; posto che il legislatore non ha predeterminato l’ulteriore area acquisibile, limitandosi a prevedere che tale area non possa comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, la determinazione dell’area – fermo il limite massimo del decuplo del sedime delle opere abusive chiaramente contemplato dal richiamato art. 31, co. 3 (“L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”) – si giustifica per il fatto che risulti funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime; ne consegue che l’Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione.