Gli effetti della decadenza del permesso di costruire sugli oneri concessori versati al Comune

TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, Sent. 08.05.2023 n. 7699

Il pagamento degli oneri di cui all’art. 16 ss. D.P.R. n. 380/2001 trova titolo non già nel mero rilascio formale del permesso di costruire quanto piuttosto nella sostanziale trasformazione del preesistente assetto urbanistico-edilizio del territorio comunale, determinata dalla realizzazione del proposito edificatorio assentito.

Più precisamente, il cd. costo di costruzione, commisurato alla superficie e volumetria dell’intervento, è volto a “remunerare” la c.d. compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante.

Gli oneri di urbanizzazione assolvono, invece, alla prioritaria funzione di compensare la collettività per l’ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, quale conseguenza della necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione ovvero di utilizzare più intensamente quelle già esistenti (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato sez. II, 13/01/2022, n. 235;  sez. VI, 29 agosto 2019 n. 5964; sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2294; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 19 novembre 2015 n. 2453).

La mancata alterazione del preesistente assetto urbanistico-edilizio conseguente alla sopravvenuta decadenza del titolo autorizzativo ovvero alla rinuncia allo stesso, da parte del relativo titolare, priva, dunque, di “causa” l’obbligazione di pagamento degli oneri concessori adempiuta dall’interessato, con conseguente diritto di quest’ultimo ad ottenerne la ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. (cd. indebito oggettivo; cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 07/11/2022, n. 1509).

Ad avviso della giurisprudenza, peraltro, tale diritto alla restituzione, proprio in quanto connesso, dal punto di vista causale, alla realizzazione del proposito edificatorio,  sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, con conseguente diritto in capo all’interessato, di ottenere la rideterminazione del contributo ed la restituzione della quota di esso calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16/02/2022, n. 495).