TAR Liguria – Genova, Sez. II, Sent. 15.05.2023 n. 507
Si rileva che il manufatto non è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6 né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica.
Più propriamente esso è qualificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-5) secondo cui sono considerate nuove costruzioni “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Nel caso di specie la “casetta” in questione:
– costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo;
– consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 mq;
– non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
– non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché è – per ammissione del ricorrente – destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine, come evidenziato nelle fotografie in atti, è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico (di cui peraltro si ignora la conformità alla normativa sulla sicurezza), con conseguente assoggettamento a permesso di costruire (ex pluribus: T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 19/11/2022, n. 2578).
In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire con la conseguenza che, nel caso di sua realizzazione senza tale titolo, è assoggettato alla sanzione demolitoria ex art 31 del TU Edilizia.