Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 16.05.2024 n. 4391
La questione pone il problema se la decadenza del permesso di costruire operi anche in assenza di un’apposita dichiarazione amministrativa, come sostenuto da una parte della giurisprudenza, soprattutto di primo grado (cfr. Tar Sicilia Catania, Sez. I, 16 febbraio 2015, n. 528; Tar Sicilia Palermo, Sez. II, 14 marzo 2014, n. 746; Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 28 giugno 2005, n. 5370), oppure necessiti di una dichiarazione, all’esito di un apposito procedimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2000, n. 3612).
Il Collegio intende aderire a quest’ultimo indirizzo, anche recentemente ribadito da questo Consiglio, secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 ottobre 2015 n. 4823).
Quanto alla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli apposti strumenti partecipativi, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2935; Cons. St., Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5285; Cons. St., Sez. V, 12 maggio 2011, n. 2821; Cons. St., Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 249; Cons. St., Sez. VI,17 febbraio 2006, n. 671).