Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 16.05.2024 n. 4366
La considerazione di una tettoia di oltre 400 mq alla stregua di mero “elemento di arredo delle aree pertinenziali” appare, nello specifico, una forzatura.
Il concetto di pertinenza edilizia ha in realtà una portata assai più ristretta dell’omologo istituto civilistico.
Inoltre, nel caso di specie la tettoia incide sul carico urbanistico e comporta la modifica della sagoma e la creazione di volume.
La necessità del permesso di costruire si ricava dall’essere il manufatto di notevoli dimensioni esterno alla sagoma dell’edificio principale che si estende, come detto, per oltre 400 mq, e che amplia di centinaia di mq la parte legittimata, retto da travi e pilastri in acciaio e cemento armato con copertura con pannelli in acciaio zincato.
In conclusione, come evidenziato dal Comune nel provvedimento demolitorio impugnato e dal T.A.R. nella sentenza appellata, non può parlarsi di opera pertinenziale, né tanto meno di intervento di manutenzione straordinaria rispetto a quanto era stato legittimato dalla D.I.A. del 2001.
D’altronde, alla stregua dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) d.p.r. n. 380/2001 (secondo cui sono “interventi di nuova costruzione”, “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: … e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; …”) la realizzazione di una tettoia – quale quella oggetto del presente contenzioso – intesa come elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione di spazi pertinenziali, costituisce certamente una nuova costruzione (necessitante di permesso di costruire nel caso di specie omesso) e non mera pertinenza di un’unità immobiliare, avendo una volumetria superiore al 20% dell’unità principale.