Decadenza del permesso di costruire: è necessario un provvedimento formale

TAR Campania- Salerno, Sez. II, Sent. 13.11.2023 n. 2544

Il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questo tribunale, assumendo che: “la decadenza del permesso di costruire costituisca un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati; condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo è l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione siano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo, da adottarsi previa apposita istruttoria; la ragione, che giustifica l’obbligo per l’ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l’intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa” (TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 2-OMISSIS-1-OMISSIS- del 2 settembre 2022; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 2757 del 16 marzo 2023-).