Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 13.11.2023 n. 9719
Per giurisprudenza costante il cambio di destinazione d’uso di un preesistente manufatto non richiede alcun titolo abilitativo nel solo caso in cui si realizzi fra categorie edilizie omogenee; viceversa, il cambio di destinazione che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. II, 12/11/ 2020, n. 6948; Cons. Stato Sez. VII, 17/07/2023, n. 6965 relativamente al passaggio da deposito a locale abitabile; Cons. Stato Sez. VI, 22/03/2023 n. 2913 relativamente al mutamento di destinazione da laboratorio artigianale a uso residenziale).
Ne discende che qualsiasi modifica edilizia tale da variare le oggettive attitudini funzionali del bene determina un cambio di destinazione d’uso (Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 714).
Nel caso di specie il passaggio da deposito a residenza per il manufatto 1 e da baracca adibita ad attività artigianale ad appartamento per civile abitazione per il manufatto 3 ha determinato un aggravio del carico urbanistico con conseguente necessità di titolo edilizio. Risulta, pertanto, smentito anche l’assunto dell’irrilevanza del cambio di destinazione d’uso tra ambienti (funzionalmente autonomi ma) ubicati all’interno di una medesima unità immobiliare.