TAR Umbria – Perugia, Sez. II, Sent. 06.08.2024 n. 592
Il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22.12.2022, poi, ha l’esplicito obiettivo di istituire il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e prevede espressamente, all’art. 3, par. 2, che «Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente».
Nell’ordinamento nazionale le fonti europee hanno avuto una prima trasposizione con il d.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. L’art. 12 del decreto legislativo, al comma 10, demanda ad apposite linee guida la definizione delle modalità per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti, con particolare riguardo agli impianti eolici, prevedendo che in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Le linee guida approvate con decreto ministeriale del 10.09.2010 dedicano l’intero allegato 4 al tema dell’inserimento nel paesaggio degli impianti eolici.
Quindi, con il d.lgs. n. 199/2021, già citato, è stata data attuazione alla direttiva 2018/2001/UE del 11.12.2018 (“RED II”), prevedendo l’articolato sistema di fonti (ministeriali e regionali) cui si è fatto sopra riferimento per la individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti.
Se è vero che il quadro normativo, anche europeo, sopra sommariamente richiamato non impone alcun automatismo decisionale in favore degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è altrettanto innegabile che le norme sovranazionali direttamente applicabili e produttive di effetti diretti negli ordinamenti interni, come il citato art. 3 del regolamento UE n. 2022/2577, stabiliscono che sia in sede di pianificazione, sia in sede di autorizzazione, deve essere accordata priorità, nella ponderazione degli interessi in gioco, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ciò non significa che non debbano essere considerati altri interessi, ma che, come questo Tribunale ha ritenuto in recenti pronunciamenti, tali interessi possono in concreto assumere rilevanza, in chiave limitativa dell’iniziativa dell’operatore economico, allorché siano presidiati da specifiche disposizioni che ad essi attribuiscano un rilievo equiordinato a quello della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.