TAR Campania – Napoli, Sez. III, Sent. 12.08.2024 n. 4619
Secondo la normativa speciale di riferimento, per la realizzazione dell’impianto di telefonia, prevista dal D. Lgs. n. 259 del 2003, non è, infatti, richiesta la presentazione di alcuna istanza di permesso di costruire.
In proposito, giova rilevare che la giurisprudenza pressoché unanime qualifica l’attività funzionale ai servizi di telecomunicazione come intervento analogo alle opere di urbanizzazione primaria, per cui, oltre a non essere necessario il rilascio di un titolo edilizio, neppure è doveroso il rispetto delle zone del PRG dedicate ad insediamenti (al riguardo, di recente, anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, sent. n. 2450/2023, che alla data di redazione della presente motivazione risulta confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 02/01/2024, n. 15; T.A.R. Bologna, sent. n. 44/2024). Va, dunque, ribadito come nel procedimento di cui trattasi l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’All. 13, mod. A del D. Lgs. 259/2003, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravio procedimentale da parte del Comune.
La circostanza che l’ente locale abbia indicato, tra i documenti da allegare ad integrazione dell’istanza, la richiesta del permesso di costruire, tanto da farlo poi assurgere ad elemento preclusivo all’esame, nel merito, dell’istanza, appare, pertanto, pretestuosa proprio in ragione delle previsioni della normativa applicabile al procedimento in questione.
In ossequio al principio di tassatività delle condizioni procedimentali previste (prima nell’art. 87 ed ora nell’art 44) dal d.lgs. 259/2003 e alla semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla installazione, è, infatti, da escludere che l’Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, sent. n. 2450/2023, cit. confermata da Cons. Stato, sent. 15/2024, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n. 8259;). L’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, infatti, nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevede un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio, proprio per dare sostanza alle esigenze di celerità, e conseguente riduzione dei termini, per l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nell’interesse pubblico generale allo sviluppo delle stesse (ex multis: T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., 24/07/2023, n. 1817;cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 marzo 2021, n. 203). Anche nel caso in esame deve, dunque, ritenersi assolutamente inconferente il richiamo alla mancata presentazione di istanza volta al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 01/06/2022, n. 461).