TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, Sent. 03.02.2024 n. 2117
Ebbene, ritiene il Collegio che la fattispecie all’odierno esame sia riconducibile alla tipologia della c.d. lottizzazione abusiva mista, categoria nella quale la giurisprudenza ricomprende le ipotesi caratterizzate dalla compresenza delle attività materiali e negoziali individuate dalla disposizione appena richiamata.
Da un lato, infatti, vi è stata la realizzazione abusiva, da parte dell’unica proprietaria del terreno, di un insieme di interventi edilizi che hanno determinato un aumento del carico urbanistico: è stato, infatti, edificato un nuovo fabbricato ad uso abitativo, nonché effettuato un cambio di destinazione d’uso di altri due manufatti con contestuale ampliamento delle superfici. In particolare, in un caso un magazzino di mq 29,04 è stato destinato ad abitazione e la relativa superficie è stata incrementata di mq 50,96, mentre nell’altro caso da un laboratorio di arti e mestieri di mq 111,48, la cui superficie è stata incrementata di mq 28,44, sono state ricavate due abitazioni.
Va evidenziato, al riguardo, che può integrare i presupposti della lottizzazione abusiva – oltre alla realizzazione di opere fisiche, che nel caso di specie peraltro vi è stata – anche il mutamento di destinazione d’uso, avendo la giurisprudenza chiarito che “il concetto di «opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni» di cui alla descrizione normativa dell’illecito, va inteso nel senso logico di conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione urbana prevista” (così Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2011, n. 36294) e ancora “può quindi costituire lottizzazione abusiva reale anche il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati, se in tal modo si è imposto al territorio un carico urbanistico diverso da quello in origine previsto, e tale quindi da necessitare un adeguamento degli standard” (così Cons. St., Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3788).
Dall’altro lato, la proprietaria del terreno, dopo aver presentato, in data 10 dicembre 2004, per i descritti interventi apposite istanze di condono, ha proceduto, pendenti i relativi procedimenti, al frazionamento dello stesso, come risulta dall’elaborato planimetrico del 5 maggio 2005 che rappresenta la suddivisione del mappale in subalterni (allegato P del deposito dei ricorrenti), e alla successiva separata alienazione, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2005, della proprietà delle abitazioni risultanti dalla complessiva operazione posta in essere.
Ricorre, pertanto, la caratteristica, tipica della lottizzazione abusiva mista, dell’intreccio tra attività materiali e attività negoziali, nel loro insieme finalizzate a realizzare una trasformazione urbanistico-edilizia del terreno. Ed è significativo evidenziare, ai fini del caso di specie, che la Sezione ha di recente affermato come tale tipologia di lottizzazione si presenti anche in caso di “frazionamento e successiva alienazione di un complesso immobiliare già edificato, mutandone la destinazione d’uso (cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2007 n. 13687 e Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2011, n. 20006)” (così T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 dicembre 2023, n. 18281).