Art. 36 bis, TUE ed accertamento di compatibilità paesaggistica: la disciplina della sanatoria “asimmetrica” non consente l’automatica sanabilità degli abusi paesaggistici determinanti aumenti di superfici o volumi.

TAR per la Campania – Salerno, Sent. 09.06.2025 n.1062

Seppure l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, non esclude la sanabilità degli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lo stesso articolo 36 bis, al comma 4, dispone che, per tali interventi, l’ufficio competente richieda all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

La norma, quindi, consente l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria anche per opere o interventi che abbiano determinato creazione di nuovi volumi e superfici oppure aumento di volumi e superfici legittimamente realizzati. Tuttavia il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria da parte del Comune è subordinato al parere vincolante dell’autorità paesaggistica.

Nel caso di specie l’autorità preposta alla gestione del vincolo, la competente Soprintendenza al paesaggio, si è pronunciata in senso contrario, esercitando legittimamente il potere di valutazione ad essa attribuito dal richiamato articolo 36 bis.

La norma invocata dalla parte ricorrente, infatti, non prevede automaticamente la sanatoria paesaggistica degli interventi di cui si tratta, ma subordina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica, nella fattispecie concretamente esercitata dalla Soprintendenza con il parere impugnato, laddove non si è esclusa in astratto la possibilità di sanare gli interventi edilizi appartenenti a determinate categorie, ma si è ritenuto che le opere in esame abbiano determinato un impatto sul paesaggio incompatibile con le esigenze di tutela, ritenendosi eccessive le opere di sistemazione esterna realizzate.

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