TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, Sent. 23.05.2024 n. 1730
Ed invero, l’art. 20 comma 8 c.quater del D. Lgs. 199/2021 definisca le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree “non idonee”, per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.
Nel caso di specie, la Soprintendenza fonda il proprio parere con prescrizioni (prot. 5548 del 4/10/2023) sul fatto che “… l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientra per l’intera estensione tra le aree idonee all’istallazione di impianto fotovoltaici, essendo ricompresa in parte nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata ai sensi dell’art. 20 parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004…” operando così una lettura non appropriata delle disposizioni sopra evocate.