Abusi edilizi: in caso di plurime opere illegittime, le difformità devono essere considerate unitariamente e non in maniera atomistica.

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 06.10.2025 n.7785

5.7. Correttamente, invero, il primo giudice ha richiamato il consolidato orientamento (v., per tutte, Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4569), secondo cui, in presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 4568).

5.8. Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.

5.9. L’opera edilizia abusiva «va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670)» (Cons. St., sez. II, 14 ottobre 2022, n. 8778).

[…]

7.1. La sentenza impugnata, nell’omettere la considerazione di quanto precede, avrebbe altresì omesso di valutare il disposto degli artt. 33 e 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 […], i quali prevedono sempre che la sanzione demolitoria venga irrogata soltanto a seguito di “motivato accertamento tecnico”, volto a verificare se la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi sia effettivamente possibile «senza pregiudizio della parte dell’immobile eseguita in conformità».

7.2. Anche questo motivo, tuttavia, va respinto.

[…] come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

7.4. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva «non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive» sicché «in sintesi, la verifica ex art. 33, comma 2, va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva, e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio” (Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 254).

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