Autorizzazione paesaggistica: il diniego deve rendere evidenza, nella motivazione, del contrasto tra l’intervento ed il contesto paesaggistico tutelato.

TAR per la Campania – Salerno, Sez. I, Sent. 20.01.2026 n.126

Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, il giudizio paesaggistico consta di un apprezzamento comparativo che nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all’intervento e al suo inserimento nel contesto circostante, in modo che la conferma o l’esclusione della compatibilità delle opere con i valori tutelati costituisce il frutto di un giudizio condotto sulla base di rilievi puntuali; il diniego dell’assenso paesaggistico non può, pertanto, fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello motivazionale che, per come enucleato dalla giurisprudenza, deve contemplare in modo dettagliato la descrizione: a) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; b) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 8400; sez. II, 25 febbraio 2021, n. 1626).

Orbene, ritiene il Collegio che l’amministrazione non abbia assolto compiutamente all’onere motivazionale su di essa gravante, atteso che il diniego comunale (e più a monte lo stesso parere della Soprintendenza, peraltro tardivo come riconosciuto dallo stesso Ente locale), in dissonanza rispetto al modello motivazionale sopra enucleato, non illustra in modo adeguato le ragioni di contrasto fra l’intervento e il contesto paesaggistico tutelato dal vincolo.

L’asserzione, contenuta nel diniego, secondo cui “l’inserimento di nuovi elementi in copertura, quali il terrazzo a tasca e le finestre a tetto, costituisce condizione di elevato impatto paesaggistico, percepibile da diversi punti di vista” risulta infatti del tutto generica e fa impiego di una espressione (“elevato impatto paesaggistico”) standardizzata e niente affatto calibrata sulle specificità del caso concreto.

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