Demolizione immobile sottoposto a sequestro: la presentazione di un’istanza di dissequestro scorretta non esonera il privato dall’onere di demolire l’abuso.

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 20.01.2026 n.426

La parte appellante, invocando un indirizzo per vero minoritario, censura la sentenza del Tar la quale ha aderito al condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui, ove l’immobile abusivo sia sottoposto a sequestro penale, il privato può (e deve) chiedere al giudice penale il dissequestro del bene onde adempiere all’ordine di demolizione che lo concerne.

Osserva il Collegio che il caso di specie è connotato dalla peculiarità consistente nell’avvenuta presentazione, da parte dell’originario proprietario, di una istanza di dissequestro che è stata tuttavia respinta per genericità, in quanto non contenente un cronoprogramma dei lavori.

Ciò contraddice la tesi di parte appellante secondo cui non vi sarebbe l’obbligo di chiedere il dissequestro e conferma la bontà della conclusione cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha osservato che l’istanza poteva essere ripresentata, questa volta in modo completo.
Invero, la possibilità di chiedere al giudice penale il dissequestro del manufatto osta alla configurazione di un’impossibilità giuridica dell’oggetto del comando emanato dalla P.A.; la presentazione dell’istanza di dissequestro, che costituisce parte del suddetto comando, non è un’attività particolarmente onerosa per il privato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7029).
Se il dissequestro è negato, la responsabilità del privato per l’inottemperanza alla demolizione si può escludere solo a condizione che l’istanza sia stata correttamente presentata e non si tratti di un mero espediente procedimentale.

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