TAR per la Sicilia – Catania, Sez. V, Sent. 20.01.2026 n.166
9.1. Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza, dopo aver premesso che le opere abusive sono ubicate in area soggetta a vincolo paesaggistico […] ed accertato che “gli abusi consistono nella realizzazione di parziali difformità nella struttura alberghiera [che] consistono in ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d’uso” ha espresso parere contrario al mantenimento, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con la seguente motivazione: “le opere edilizie abusive sopra citate contrastano con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico [e] costituiscono dei detrattori paesaggistico dei luoghi, comportandone una significativa alterazione ed incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato”.
9.2. La predetta motivazione non è coerente con quanto disposto dall’art. 36 bis del T.U. Edilizia, con cui va oggi coordinato l’art. 167 del Codice del paesaggio, che escludeva, in passato, la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione che avessero determinato la creazione o l’aumento di superfici o volumi utili.
L’art. 36 bis, quarto comma, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dal D.L. 69/2024 […], prevede, alle condizioni di cui al primo comma, la possibilità di sanare gli interventi abusivamente realizzati “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati”, purché si tratti di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività e purché l’autorità paesaggistica, nell’esercizio del potere ad essa attribuito, ritenga le opere compatibili con i valori paesaggistici.
Non può considerarsi conforme a legge, pertanto, la richiesta di preventivo ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di tutti i volumi realizzati abusivamente […] posto che una tale preliminare attività non è più necessaria alla luce delle nuove disposizioni, che consentono di condizionare il rilascio del permesso in sanatoria alla rimozione delle sole opere che non possono essere sanate, in tal modo implicitamente ammettendo che il permesso possa essere rilasciato senza dover preventivamente rimuovere anche gli abusi sanabili.
[…]
10.1. Non sussistendo […] una preclusione assoluta ad ottenere l’accertamento di conformità ex art. 36 bis T.U. Edilizia in caso di aumento di superfici e volumi utili, il parere della Soprintendenza non può più limitarsi a richiamare la previsione preclusiva di cui all’art. 167 D. Lgs. 42/2004, dovendo invece esprimere una valutazione di merito circa la compatibilità paesaggistica delle opere abusive di cui è chiesto l’accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, n.1095 del 2025).
10.2. Inoltre, nel provvedimento impugnato, la valutazione di (in)compatibilità paesaggistica è stata espressa con la formula stereotipata e di stile dei “detrattori paesaggistici dei luoghi” che – come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare – non soddisfa lo standard motivazionale minimo di un parere paesaggistico negativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, nn.3729 e 2191 del 2025; vedi anche Cons. St. n. 2828 del 2021), non spiegando efficacemente le ragioni per le quali le opere alterino o pregiudichino l’ambito tutelato.
Manca, invero, qualsiasi riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, dacché se ne deduce un verosimile difetto di istruttoria, non emergendo in seno al provvedimento impugnato che l’Amministrazione lo abbia compiutamente esaminato.
Manca, inoltre, la valutazione dettagliata dei diversi interventi proposti dalla società, non essendo possibile ricostruire il ragionamento logico-giuridico che abbia condotto l’Amministrazione ad esprimere un parere negativo, peraltro, stando al tenore testuale del provvedimento, limitato a parte degli abusi, senza che sia dato comprendere quali essi siano e quale ne sia il discrimen.
La Soprintendenza avrebbe invece dovuto esprimere la propria valutazione, motivandola specificamente in relazione alla tipologia dei singoli abusi, alla loro collocazione, nonché alle opere di mitigazione proposte dalla ricorrente, avendo riguardo anche al contesto paesaggistico e agli edifici presenti nell’area.
Solo dando conto di tali elementi, le ragioni del ritenuto contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico possono essere comprese dal privato, il quale sarà in tal modo messo nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa (Cons. di Stato Sez. VI, 16 agosto 2018, n. 4954; Cons. di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018 n. 3249; Cons. Stato Sez. VI Sent., 23 novembre 2016, n. 4925).
10.3. Ne risulta altresì leso il principio del “dissenso costruttivo”, elaborato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ottica di una compiuta applicazione dell’onere motivazionale imposto dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché del principio di leale collaborazione, la Soprintendenza è tenuta ad “esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/12/2024, n. 10083, che conferma T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 28/06/2024, n. 4034; cfr., altresì, Lazio Roma, sez. II quater, 6/03/2023, n. 3631; Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353).
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