Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 26.01.2026 n.633
8.2. […] l’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali) vieta la realizzazione di superfici utili e di volumi aggiuntivi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Ciò risulta piuttosto evidente nella parte in cui la richiamata disposizione prevede che: “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica … nei seguenti casi … a) per i lavori, realizzati in assenza … dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”
[…]
8.4. Ora, anche a voler ammettere la sanabilità sul piano paesaggistico dei volumi meramente tecnici (cfr. circolare ministeriale n. 33 del 2009) una simile eccezione, poiché diretta ad escludere la applicazione della regola generale circa la non sanabilità di superfici utili e volumi aggiuntivi, deve giocoforza essere sottoposta a criteri di stretta interpretazione e, soprattutto, ad una rigorosa dimostrazione circa la sussistenza effettiva dei requisiti affinché si possa ragionevolmente configurare un c.d. “vano tecnico”;
8.5. Rigorosa dimostrazione che nel caso di specie, tuttavia, non è stata adeguatamente fornita […] Manca, come è evidente, la dimostrazione circa le “caratteristiche” e soprattutto circa le “funzionalità” ricoperte dai suddetti vani tecnici, non essendo stata neppure specificata quale tipologia di impianti sarebbe ospitata all’interno dei suddetti volumi aggiuntivi;
8.6. Ne consegue da quanto detto l’accoglimento della specifica censura diretta, come detto, a rilevare la illegittimità del parere paesaggistico, seppure acquisito mediante silenzio assenso, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali ossia a causa della realizzazione di diverse superfici e volumi che non sono altrimenti risultati qualificabili, in modo completo ed esauriente, alla stregua di “vani tecnici”.
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