Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 03.06.2025 n.4831
Il Tribunale adito ha puntualmente rammentato il principio, secondo cui, in ipotesi di insussistenza di margini di illogicità e irragionevolezza del provvedimento di diniego della V.I.A. espresso dall’Amministrazione, non è consentito al giudice amministrativo un sindacato giurisdizionale sulle motivazioni, stante la discrezionalità tecnica che opera in tale settore.
Per giurisprudenza costante, la valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale).
Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili.
Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco (Cons. Stato, n. 7987 del 2024; id. n. 6947 del 2024).
Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.
L’assunto è stato enunciato in più occasioni da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “sono state definite le coordinate entro le quali è necessario sottoporre gli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale con la precisazione che la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoscrizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 W. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella già esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione” (Cons. Stato, n. 5465 del 2022).
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