Trattamento normativo dei vincoli di inedificabilità assoluta successivi alla realizzazione dell’opera

TAR Lazio – Roma, Sez. IIs, Sent. 03.02.2025 n. 2361

È invece fondato il primo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la carenza motivazionale del parere impugnato.

Viene in rilievo la questione della condonabilità di opere insistenti su area sottoposta a vincolo sopravvenuto rispetto alla data di ultimazione delle stesse, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985.

Secondo la giurisprudenza il trattamento normativo dei vincoli di inedificabilità assoluta, successivi alla data di ultimazione dell’opera, deve essere equiparato al trattamento riservato dalla legge ai vincoli (già in essere alla data di realizzazione dell’opera) di inedificabilità relativa, in base al quale l’opera è condonabile, purché il provvedimento di condono sia subordinato al previo rilascio, da parte dell’autorità preposta, del parere paesaggistico favorevole (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6.5.2013, n. 2409; Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 5918; Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 731; Cons. St., A.P. 2 luglio 1999, n. 20), con la precisazione che l’eventuale parere negativo circa la compatibilità paesaggistica della stessa deve essere puntualmente e adeguatamente motivato.