Tettoie: qualificazione edilizia e titolo richiesto

TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, Sent. 11.12.2023 n. 18710

L’accurata descrizione contenuta nella gravata ordinanza e corroborata dalla documentazione fotografica allegata al mod. 23/A bis, infatti, porta ad escludere che le tettoie in esame siano riconducibili al concetto di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ovvero a quello di “interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” di cui alle richiamate disposizioni, trattandosi di manufatti di dimensioni rilevanti, stabilmente ancorati al suolo e collocati in aderenza alla facciata dell’edificio, insistenti su una superficie pavimentata e dotati di copertura con tegole (uno dei quali munito anche di muretto perimetrale alto circa 0,80 metri), sicché le medesime presentano caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche tali da modificare stabilmente l’assetto del territorio e alterare lo stato dei luoghi, arrecando un significativo impatto visivo e volumetrico: ne deriva che, indubbiamente, le stesse avrebbero richiesto un titolo abilitativo, sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico.

Non può avere pregio, conseguentemente, il riferimento al concetto di “pertinenza”, invocato dalla ricorrente al fine di legittimare gli interventi in esame: come precisato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, già fatto proprio anche da questa Sezione, infatti, tale nozione assume, in ambito urbanistico, un’accezione più restrittiva di quella civilistica, intendendosi per “pertinenze” unicamente opere di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonee ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio e prive di autonomia funzionale, esaurendo la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico (cfr. ex multis TA.R. Lazio, II quater, 6 dicembre 2022, n. 16285).

Nel caso di specie entrambe le tettoie, per le loro non irrilevanti dimensioni e caratteristiche strutturali, sono opere di notevole impatto visivo e dotate autonoma funzione, non essendo configurabili quali interventi minimali con oggettiva finalità di mero arredo, riparo e protezione dell’immobile cui accedono.