Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 02.04.2025 n.2807
[…] l’esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione degli illeciti rappresenta una delle imprescindibili modalità di cura dell’interesse pubblico affidato all’una o all’altra branca dell’Amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., pertanto per l’inibizione dei lavori o dell’intervento edilizio preannunciati con una DIA, o una SCIA, permane in capo ad essa il potere di controllo urbanistico – edilizio e l’eventuale potere sanzionatorio in ordine ad interventi realizzati in violazione della pertinente normativa.
Dinanzi ad una inefficacia […] è inapplicabile il termine decadenziale del potere inibitorio dei trenta giorni, la cui scadenza esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia solamente nelle ipotesi in cui gli interventi rientrino effettivamente fra quelli realizzabili mediante SCIA; di conseguenza l’inibitoria deve essere adottata senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali (Cons. Stato, n. 5589 del 2019; id. n. 5811 del 2008).
La natura giuridica della SCIA, che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, induce ad escludere che l’autorità procedente, dinanzi ad una SCIA inefficace, debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia.
Tale affermazione è coerente con il principio generale che esclude l’applicazione dell’istituto della comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 69; id. sez. III, 3 dicembre 2021, n. 7787).
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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 2017, con riferimento alla questione dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria (le cui conclusioni valgono, in linea di principio, anche per l’esercizio dei poteri di autotutela a seguito di DIA o SCIA) ha chiarito che: “ai fini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ragionevole per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro”.
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Quanto all’asserito difetto motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento allo specifico interesse pubblico che si è inteso tutelare, l’Adunanza plenaria nella sentenza citata ha chiarito che: “l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati’, dovendosi dare rilievo nella fattispecie al fatto che ‘la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione può dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte’.
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