S.C.I.A. “edilizia”: anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori, la P.A. conserva il potere di agire in autotutela.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 18.06.2025 n.5322

[…] come ribadito di recente da questo Consiglio, “Anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l’amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un’attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell’amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l’autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l’autotutela; e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2024, n.3896;  Cons. St., sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553; id., sez. II, 4 febbraio 2022, n. 782; id., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).

Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l’intervento dell’amministrazione in casi siffatti assume quindi i connotati tipici del potere di autotutela laddove […] sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.

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