TAR Piemonte – Torino, Sez. II, Ord. 14.11.2024 n. 441
Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso parrebbe assistito dal fumus boni iuris in relazione al terzo motivo, sia in quanto non sembra dimostrata, almeno allo stato, la proprietà del fabbricato asseritamente vincolato in capo alla Parrocchia dei Santi Giovanni ed Evasio di Mondovì e, dunque, la tutela dello stesso ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 42/2004 (posto che dalla visura catastale prodotta dal ricorrente sub doc. 3 risulta invece la sua intestazione attuale alla Sig.ra Bottero e che anche dall’ispezione ipotecaria prodotta dal Comune sub doc. 5 tale immobile pare, in realtà, richiamato nella “Sezione D-Ulteriori Informazioni” tra quelli pervenuti alla predetta Sig.ra Bottero per successione testamentaria), sia perché l’art. 22 bis del D. Lgs. 199/2021 sembra aver comunque liberalizzato l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione commerciale (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 11.11.2024, n. 790; TAR Veneto, Sez. IV, 18.07.2024, n. 1922), quale risultava pacificamente essere quella di cui qui si discute prima della variante al PRGC adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29.7.2024 (di cui è ignota la data di pubblicazione), successiva alla presentazione della PAS e al preavviso di diniego