Procedimenti di sanatoria “ordinaria” o “semplificata”: l’Amministrazione comunale non può riqualificare autonomamente l’istanza individuata dal privato.

TAR per il Lazio, Sez. II Quater, Sent. 12.05.2025 n.9066

Deve, pertanto, convenirsi con il ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento per aver il Comune qualificato erroneamente l’istanza presentata e per aver, conseguentemente, basato il relativo rigetto su una motivazione – quale quella della mancata presentazione della domanda di accertamento paesaggistico ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 – non coerente rispetto al provvedimento effettivamente richiesto. Mentre, infatti, il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è subordinato, in caso di interventi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata, alla previa presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla definizione positiva di tale procedimento, l’art. 36-bis reca, al comma 4, una disciplina specifica secondo cui il parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento viene richiesto all’autorità preposta alla gestione del vincolo (la quale deve a propria volta acquisire il parere vincolante della Soprintendenza), direttamente dal responsabile dell’ufficio in seno al procedimento di sanatoria edilizia.

Quanto alle argomentazioni della difesa comunale volte ad evidenziare il difetto, nel caso di specie, dei presupposti per la presentazione dell’istanza ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento subordinato a permesso di costruire […], esse non sono state in alcun modo svolte dall’Amministrazione nell’ambito del provvedimento impugnato e costituiscono, pertanto, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.

Si vuole dire, in sostanza, che, a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato (nel caso di specie l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001), l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza e giungere a respingerla per come riqualificata.

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