Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 12.06.2025 n.5095
Come condivisibilmente sostenuto dal Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 10/02/2025, n. 1071 “10.5. Inoltre, come chiarito dalla Sezione (v. sentenza n. 5154 del 10 giugno 2024), la circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5154/2024, cit.). E invero, la V.i.a. e l’A.i.a., secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi)”.
V.I.A. e A.I.A. sono autonomi provvedimenti amministrativi, produttivi di effetti precettivi loro propri, l’una riguardante specificamente gli impatti ambientali del progetto, l’altra autorizzando l’esercizio di una installazione o di parte di essa.
A favore di tale qualificazione depone l’intera impalcatura normativa del D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri, identificando:
(i) nel provvedimento di VIA, “il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere” (art. 5, co. 1 lett. o);
(ii) nel provvedimento di AIA, “il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c)” (art. 5, co. 1 lett. o.bis) (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 11/06/2024, n. 5241).
Ne deriva che l’omessa impugnativa dell’autorizzazione integrata ambientale non determina l’improcedibilità del ricorso avverso la valutazione d’impatto ambientale sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse, posto che, non può ritenersi che venga meno una delle condizioni della legittimazione al ricorso, ossia l’interesse attuale, concreto e personale, stante il diverso (ancorchè connesso) ambito di operatività dei due provvedimenti.
In altri termini, al di là delle pronunce unionali o delle norme del D.Lgs 152/2006 che impongono all’amministrazione di rivalutare gli atti adottati in caso di annullamento di atti prodromici, sul piano processuale […] l’omessa impugnativa di un atto autorizzativo ed ampliativo di una posizione giuridica legato ad altro atto sub iudice da un rapporto di consequenzialità e tuttavia dotato di autonomia non determina l’improcedibilità del ricorso a monte proposto contro l’atto presupposto.
Pertanto, stante la diversità degli ambiti dei due provvedimenti, l’eventuale annullamento della VIA non esplica effetti necessariamente vizianti sull’AIA, occorrendo indagare sui limiti in cui i vizi della VIA abbiano un’incidenza sull’AIA e semprechè la VIA non sia comunque emendabile. L’art. 29 co. 3 D.Lgs 152/2006 stabilisce, infatti, che “in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”. L’art. 29 octies D.Lgs. 152/2006 prevede poi che “L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”.
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