Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 25.06.2025 n.5539
Ai sensi dell’art. 146, co. 6, d.lgs. 42/2004, le regioni possono delegare l’esercizio di funzioni autorizzazione in materia paesaggistica ai comuni, solo se questi dispongono di strutture in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Con tale disposizione viene sancito il principio di separazione tra le funzioni paesaggistica, da un lato, e urbanistico-edilizia, dall’altro, il quale poggia sulla necessità di evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull’autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica (Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2784).
Benché sull’interpretazione della norma si registrino variegate posizioni giurisprudenziali, talune più rigorose nell’imporre una distinzione fisica degli uffici e delle persone a essi adibiti, è preferibile la lettura, che bilancia il valore portato dalla norma de qua con le evidenti difficoltà organizzative dei piccoli comuni, secondo la quale la differenziazione di cui all’art. 146, co. 6, d.lgs. 42/1990 riguarda la sostanza delle valutazioni e delle attività, dovendosi perciò assicurare la separazione dei procedimenti e non potendosi pretendere, specie negli enti locali di ridotte dimensioni, anche la divaricazione dei settori o uffici e la distinzione soggettiva dei relativi soggetti apicali. Pertanto, sebbene la differenziazione sia meglio perseguibile con la distinzione dei soggetti titolari delle rispettive competenze amministrative, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva, deve essere prediletta un’esegesi conforme all’autonomia e alle carenze organizzative dei comuni, tale per cui la differenziazione deve almeno essere assicurata a livello istruttorio e/o di responsabile del procedimento, al fine di garantire, nella sostanza, l’acquisizione di adeguato e autonomo apporto conoscitivo rispetto alla valutazione ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3414; Id., Sez. VI, 7 febbraio 2024; Id., Sez. II, 18 marzo 2024, n. 2613).
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