Pergotenda e attività edilizia libera: casistica

TAR Abruzzo- Pescara, Sez. I, Sent. 07.11.2023 n. 336

L’ordinanza di demolizione ha ad oggetto “opere abusive realizzate nell’area antistante l’attività commerciale, consistenti nella modifica della destinazione d’uso a parcheggio dell’area condominiale, ex art.51b delle NTA, con collocazione di una struttura dehors pavimentata, con tavoli e sedie, di m.6,90×4,60×2,96/2,40h, in legno, con chiusura laterale e copertura in telo pvc ritraibile manualmente”.

Invero è necessario evidenziare al riguardo, quanto alla censura di ordine procedimentale, che, secondo giurisprudenza consolidata, a carico dell’Amministrazione non sussiste alcun onere di effettuare una confutazione analitica di tutti gli argomenti spiegati dal privato in sede di osservazioni controdeduttive, ex art.10 bis della Legge n.241 del 1990 (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III ter, n.2955 del 2023), essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze che sono state acquisite (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, III, n.1821 del 2023); che nel caso di specie il provvedimento gravato appare preceduto da articolata ed esaustiva fase istruttoria nonché corredato da adeguata e congrua motivazione in fatto e diritto (cfr. all.2 al ricorso).

Occorre inoltre rilevare che la struttura oggetto dell’ordinanza di demolizione risulta di notevoli dimensioni, realizzata in legno, pavimentata, chiusa sui lati, coperta, con sedie e tavolini, destinata ad attività commerciale, ad uso durevole (cfr. rapporto della Polizia Municipale del 13 aprile 2022 e, tra l’altro, la documentazione fotografica ivi abbinata, all.9 atti del Comune); che dunque, lungi dal poter considerare l’opera una semplice pergotenda, trattasi senza alcun dubbio di intervento non rientrante tra quelli di edilizia libera, bensì necessitante di un apposito titolo edilizio, quantomeno di apposita s.c.i.a. (cfr., tra le altre, TAR Marche, n.46 del 2020); che quindi, sotto il profilo edilizio, nessuna rilevanza può rivestire l’accordo col condominio sulla concessione dell’area”.