Per il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie non omogenee è necessario il permesso di costruire

TAR Lazio – Roma, Sez. II, Sent. 24.04.2023 n. 7000

Allorquando il cambio di destinazione d’uso di un manufatto preesistente avvenga non tra categorie edilizie omogenee, ma tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, viene ad integrarsi una modificazione edilizia, con effetti che incidono sul carico urbanistico, con conseguente soggezione alla necessità di un permesso di costruire (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8256; T.A.R., Milano, 4 novembre 2021, n. 2419), dal momento che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti, integrando tale cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee una vera e propria modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere strutturali, essendo a tal fine sufficiente la sussistenza di elementi univoci idonei ad imprimere chiaramente ed inequivocabilmente la diversa destinazione, rilevando l’uso che dell’immobile viene fatto in concreto, anche laddove tale uso sia evincibile dalla mera apposizione di mobilio che risulti inequivocabilmente incompatibile con l’originaria destinazione e chiaramente funzionale ad una diversa destinazione.