Non è possibile frammentare gli interventi edilizi al fine di individuare il titolo edilizio necessario

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 24.10.2023 n. 9201

Per giurisprudenza consolidata, cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 21/02/2023, n. 1766: “In caso di abuso edilizio, onde valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, deve essere compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica di ciascun intervento non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto complessivo effettivo.” Pertanto, non risulta corretta la prospettazione di parte appellante che propone di frammentare l’individuazione della disciplina giuridica da applicare ai plurimi interventi abusivi oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Per giurisprudenza costante, infatti, in materia edilizia, gli interventi che vanno ad alterare, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica dell’immobile e comportano l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 8751). Inoltre, questo Consiglio ha ribadito a più riprese come rientrino nell’ambito della ristrutturazione edilizia quell’insieme di opere, come nella fattispecie, che danno vita ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione (cfr. da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 21 giugno 2023, n. 6092).