Non è condonabile un edificio situato in area sottoposta a vincolo cimiteriale

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 23.08.2023 n. 7922

Secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa il vincolo cimiteriale di inedificabilità ex art. 338, comma 1, del T.U.L.S. ha, in ragione del tenore testuale, dell’impianto sistematico della disciplina e delle rationes che lo sorreggono, carattere assoluto, conoscendo unicamente le deroghe (da interpretare in senso necessariamente restrittivo e comunque, come pacifico tra le parti, non ricorrenti nel caso di specie) dei commi 4 e 5 del medesimo articolo.

È stato, così, in particolare affermato che “non sono condonabili le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, atteso che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto” (Cons. Stato, sez. VI, 15/10/2018, n. 5911; in termini anche Cons. Stato, sez. IV, 13/12/2017, n. 5873).

2.2 Va, poi, per completezza, esclusa l’applicabilità alla vicenda che occupa anche dell’ipotesi di cui al nuovo comma 7 dell’art. 338 del T.U.L.S.. In disparte dalla considerazione che si tratta di profilo di censura sostanzialmente nuovo (e come tale inammissibile) in quanto mai espressamente agitato in primo grado, è sufficiente rilevare che, per consolidato orientamento pretorio, non sarebbe comunque ammessa una sanatoria solo parziale (nei limiti del 10 % ex comma 7 dell’art. 338 T.U.L.S.). Costituisce, infatti, jus receptum il principio secondo cui “Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa” (Cons. Stato, sez. VI, 13/04/2022, n. 2768).