Non è ammessa la realizzazione di opere aggiuntive in pendenza del procedimento di condono

TAR Lazio – Roma, Sez. IIs, Sent. 18.09.2023 n. 13859

La giurisprudenza ha precisato che nei procedimenti di condono edilizio la domanda di condono è soggetta alla disciplina di favore vigente al momento della presentazione della domanda e tale disciplina trova applicazione laddove risulti in concreto inverata la fattispecie astratta da essa prevista (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.4.2023, n. 4074).

Ha chiarito inoltre che la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento di condono, la realizzazione di opere aggiuntive venendo meno l’attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell’istanza di condono, sicché i manufatti oggetto della richiesta, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.3.2023, n. 2568).