Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 22.03.2023 n. 2898
Per pacifica giurisprudenza affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale, all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest’ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza. Con la sanzione dell’acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642).