TAR Campania – Napoli, Sez. VI, Sent. 13.09.2024 n. 4965
Quanto alla mancata individuazione dell’interesse pubblico, l’ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata: l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia e all’armonico sviluppo del territorio è “in re ipsa” e non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate. Pertanto, in ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 né di un’ampia motivazione. In particolare, la giurisprudenza è costante nell’affermare che in presenza di un procedimento vincolato l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento è inidonea a provocare l’annullamento dell’atto ai sensi del primo periodo dell’articolo 21 octies secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Consiglio di Stato, sez. VI, n.6404/2023).
Per costante giurisprudenza, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tanto più quando venga in rilievo un’area soggetta a vincolo paesaggistico come quella in questione, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico al ripristino e della sua prevalenza sull’interesse privato né può parlarsi di tutela dell’affidamento dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un’attività illecita (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 189 del 2022 e n. 6498 del 2020; cfr. Tar Napoli, sent. n. 2631 del 2022).
Inoltre, la motivazione è ritenuta adeguata allorquando sia stato reso esplicito che il manufatto è stato realizzato in contrasto con la vigente normativa edilizia senza che si renda necessario precisare ulteriori profili.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 2017 ha precisato a tale proposito che al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell’abusività dell’opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore, alcuna altra precisazione.