L’istanza di proroga del permesso di costruire deve essere precedente alla scadenza del titolo edilizio originario. La pronuncia di decadenza ha natura ricognitiva e costituisce un atto vincolato

TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sent. 03.04.2023 n. 812

La determinazione comunale risulta certamente legittima, considerato che la domanda di proroga del permesso di costruire è stata presentata successivamente alla scadenza del titolo edilizio originario.

Ciò trova conforto nella consolidata giurisprudenza, secondo la quale “alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall’art. 15, commi 2 e 2-bis, del t.u. edilizia, non può dirsi irrilevante la tardività della istanza di proroga, essendo necessario che essa venga richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori; (…) invero, risponde ad un principio generale dell’ordinamento, la regola secondo cui la richiesta di proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento programmato, sia nei rapporti con l’Amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all’altrui iniziativa edificatoria; (…) diversamente dalla proroga dei termini – intesa quale provvedimento di secondo grado che modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario, accedendo all’originaria concessione ed operando uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia – il rinnovo della concessione implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, subordinato ad una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, in tal modo presupponendo la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo” (Consiglio di Stato, IV, 16 marzo 2023, n. 2757, che richiama, Consiglio di Stato, IV, 4 novembre 2021, n. 7373; IV, 16 giugno 2021 n. 4648; II, 1° aprile 2020, n. 2206; IV, 25 marzo 2020, n. 2078).