Limiti al sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione urbanistica

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 21.07.2023 n. 7147

Ciò nondimeno la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e siano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021 n. 6883, 12 febbraio 2020 n. 1095 e Sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).

Infatti, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, mentre il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).

L’esercizio della discrezionalità riguarda, inoltre, non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 26 ottobre 2018 n. 6106).

Il potere di pianificazione, quindi, è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di “governo del territorio” discendente direttamente dalla indicazione prevista dall’art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (cfr., nello specifico, Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8631 e 14 novembre 2019 n. 7839 nonché Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3314 e 22 febbraio 2017 n. 821).