Limiti all’ultrattività dei piani particolareggiati scaduti. La discrezionalità dell’Amministrazione in sede di pianificazione del territorio

TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, Sent. 07.08.2023 n. 664

L’ultrattività dei piani particolareggiati prevista dall’art. 17 della L. 1150/1942 è predicabile solo nel periodo intercorrente tra la scadenza del piano e l’approvazione di una disciplina urbanistica del comparto, intervenuta la quale, peraltro, è solo quest’ultima a trovare applicazione: è stato affermato, al riguardo, che “L’imposizione del termine di dieci anni, per l’efficacia dei piani particolareggiati, va intesa nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere — dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate” (TAR Brescia, sez. II, 05.09.19 n. 795).

Né è rilevabile alcun legittimo affidamento delle società ricorrenti in ordine all’applicazione della previgente disciplina urbanistica, dal momento che, secondo consolidati principi giurisprudenziale, “In sede di pianificazione del territorio, la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G., potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio – rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. In mancanza di tali eventi non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa o migliorativa di quella pregressa, ma solo un’aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione” (T.A.R. Brescia, sez. II, 10/03/2022, n.238).